(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 31 maggio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 1 della legge regionale n. 30/1992 1. L'Art. 1 della legge regionale 14 aprile 1992, n. 30 «Provvedimenti per il funzionamento dell'associazione tra gli ex consiglieri della Regione Abruzzo (A.R.A.)» e' sostituito dal seguente: «Per consentire all'associazione costituita tra gli ex consiglieri della Regione Abruzzo, denominata «Associazione Regionalista Abruzzese», il conseguimento dei propri fini, fra cui quello di valorizzare la funzione dell'istituto regionale mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e studi di interesse regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale garantisce, oltre ad una sede funzionale, il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti propri dell'associazione. I consiglieri regionali cessati dal mandato possono fregiarsi della denominazione di «Consigliere onorario della Regione Abruzzo». I presidenti della giunta e del consiglio cessati dal mandato possono fregiarsi della denominazione di «Presidente emerito della giunta regionale d'Abruzzo» e di «Presidente emerito del consiglio regionale d'Abruzzo».