(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del
                           31 maggio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
      Sostituzione dell'Art. 1 della legge regionale n. 30/1992

    1.   L'Art.  1  della  legge  regionale  14 aprile  1992,  n.  30
«Provvedimenti  per  il  funzionamento  dell'associazione  tra gli ex
consiglieri   della  Regione  Abruzzo  (A.R.A.)»  e'  sostituito  dal
seguente:
    «Per   consentire   all'associazione   costituita   tra   gli  ex
consiglieri   della   Regione   Abruzzo,   denominata   «Associazione
Regionalista  Abruzzese»,  il  conseguimento dei propri fini, fra cui
quello  di  valorizzare  la funzione dell'istituto regionale mediante
convegni,  conferenze,  pubblicazioni e studi di interesse regionale,
l'ufficio  di presidenza del consiglio regionale garantisce, oltre ad
una   sede  funzionale,  il  necessario  supporto  organizzativo  per
l'espletamento dei compiti propri dell'associazione.
    I  consiglieri  regionali  cessati  dal mandato possono fregiarsi
della  denominazione di «Consigliere onorario della Regione Abruzzo».
I presidenti della giunta e del consiglio cessati dal mandato possono
fregiarsi  della  denominazione  di  «Presidente emerito della giunta
regionale d'Abruzzo» e di «Presidente emerito del consiglio regionale
d'Abruzzo».